Note sulla società a responsabilità limitata semplificata, altrimenti detta “srls”.

Voluta dal nostro premier – SuperMarioMonti – introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni  e poi inserita nel Codice Civile con il nuovo articolo 2463-bis, in sede di conversione in legge la normativa sulla srls ha subìto alcune modifiche rispetto al testo originariamente proposto dal governo.

Riassumiamo quindi le principali caratteristiche della srls, tenendo presenti anche le novità introdotte:

  1. La compagine sociale deve essere costituita da sole persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età
  2. Gli amministratori della srls possono essere nominati solo fra i soci della società stessa
  3. La srls si deve costituire con atto pubblico notarile, questo atto deve rispettare il modello standard del Ministero della Giustizia (modello che non è ancora stato pubblicato; il Ministero ha tempo 60 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione)
  4. L’atto costitutivo non può prevedere il pagamento di onorari notarili, è esente da diritti di bollo e segreteria; si paga solo l’imposta di registro in misura fissa (€ 168)
  5. Il capitale sociale minimo è di € 1, quello massimo di € 10.000
  6. Il capitale iniziale non va depositato in banca, bensì consegnato nella mani degli amministratori nominati dalla srls

Ma cosa accade nel momento in cui uno dei soci superi i 35 anni di età?

Ancora non è chiaro.

La prima versione dell’articolo 3 del Decreto legge 1/2012 prevedeva l’esclusione di diritto del socio, salvo che la società venisse subito trasformata in srl o in altro tipo di società ordinaria.

Ora, nella versione convertita dello stesso articolo, non è più previsto questo vincolo.

Bisognerà attendere l’emanazione del decreto del Ministero di Giustizia per chiarire ogni dubbio.

Stay tuned, come si dice!

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